October 18, 2023

Decreto Sostegni, testo approvato si attende la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

Nell’attesa facciamo il punto nelle novità e vediamo che cosa prevede in materia fiscale e anche del lavoro

Decreto Sostegni il testo ufficiale approvato il 19 marzo 2021 dal Consiglio dei Ministri. Sono molte le novità previste dal decreto economico emanato per l’emergenza Covid-19 sia in materia fiscale che sul lavoro.
I nuovi contributi a fondo perduto sono una delle materie più attese insieme allo stralcio delle cartelle, alla proroga della cassa integrazione (CIG) e al divieto di licenziamento.
Tra le novità del Decreto c’è l’accesso ai contributi a fondo perduto:
  • Niente codice ATECO che non determinano più l’accesso;
  • Apertura anche ai professionisti;
  • Accesso anche per chi ha altri redditi (Es. pensione o locazioni ecc)
  • Requisito essenziale: calo del fatturato del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato o corrispettivi dell’anno 2020 rispetto all’anno 2019;
  • Definita la nuova modalità di calcolo dell’importo, previsti scaglioni di riferimento (da 60% al 20%) per determinare, in base alla perdita, la somma a cui si ha diritto;
  • Cambiano le modalità di utilizzo del contributo a fondo perduto: in compensazione in F24 con immediato utilizzo o monetizzato a mezzo bonifico bancario;
  • Previsti contributi minimi da 1000 a 2000 euro
I contributi non si ottengono automaticamente ma è necessario farne richiesta all’Agenzia delle Entrate con apposita pratica telematica entro 60 giorni dal momento in cui sia possibile inoltre la domanda (ad oggi tale data non è stata resa nota)

Facciamo un esempio di calco:

Lo scopo è calcolare la diminuzione del fatturato medio mensile, procediamo in questo modo

Anno 2019       fatturato da gennaio a dicembre (12 mesi)     Euro 50.000

Anno 2020       fatturato da gennaio a dicembre (12 mesi)     Euro 20.000

Dobbiamo ottenere la media del fatturato mensile sia per l’anno 2019 che 2020:

Anno 2019       50.000 : 12 = 4.166

           Anno 2020       30.000 : 12 = 1.666

4.166 – 1.666 = 2.500 MEDIA DELLA PERDITA MENSILE

Quindi:

2500 X 60% (% fatturati fino a 100.000 euro) = 1500,00 EURO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Di seguito le percentuali per il calco del contributo a fondo perduto in base ai ricavi e compensi

Percentuale di calcolo dell’importo del contributo a fondo perdutoRicavi e compensi di imprese e professionisti

Il Decreto Sostegni introduce una nuova pace fiscale che prevede:

  • Lo stralcio automatico (non è necessario fare richieste) delle cartelle esattoriali notificate dal 2000 al 2010 di importo fino ad Euro 5000,00 ma solo per i contribuenti con redditi fino a 30.000 euro;

  • Solo per le partite iva che hanno perso un volume d’affari per più del 33% nel 2020 rispetto al 2019, viene introdotta la definizione agevolata degli avvisi bonari relativi al 2017 e 2018. Anche in questo caso il contribuente non dovrà presentare nessuna richiesta, ma sarà l’Agenzia delle Entrate ha notificare al contribuente la proposta sanatoria con l’importo dovuto al netto di sanzioni e interessi.

Trova spazio nel decreto Sostegni anche l’accordo sulla riforma della riscossione: a regime, i crediti non recuperati entro cinque anni dalla data di affidamento all’Agenzia delle Entrate Riscossione diventeranno inesigibili, ma solo qualora non siano state avviate procedure esecutive o non siano state accordate proposte di definizione agevolata.

Sarà il MEF a indicare i criteri per la messa a punto della riforma, entro la data di conversione in legge del decreto Sostegno.

L’art. 3 del Decreto Sostegni prevede un Fondo per l’esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti (iscritti alla gestione INPS commercianti, artigiani, gestione separata o casse private), che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro (il reddito d’impresa fa cumulo con eventuali altri redditi) e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019.

L’esonero però non viene quantificato e tale aspetto sarà di competenza dell’INPS, attendiamo pertanto istruzioni su importi, tempi e modalità ad oggi non ancora stabilite.

Per quanto riguarda il fronte lavoro il Decreto Sostegni proroga la CIG e il blocco dei licenziamenti:
  • CIG prorogata fino al 30 giugno 2021, per le attività in emergenza la proroga si allunga al 31 dicembre 2021
  • Confermato il blocco ai licenziamenti fino al 30 giugno 2021 e per le attività in emergenza lo stop si allunga fino al 31 dicembre 2021
Per i lavoratori sportivi, il decreto prevede un sostegno di importo variabile, tra i 1.200 e i 3.600 euro.

Secondo quanto contenuto nell’ultima bozza, in attesa del testo ufficiale del DL Sostegno, il calcolo del bonus spettante verrebbe effettuato in base ai compensi del 2019:

  • indennità di 3600 euro in caso di compensi sopra i 10.000 euro;
  • indennità di 2.400 euro in caso di compensi tra 4.000 e 10.000 euro;
  • indennità di 1.200 euro in caso di compensi inferiori a 4.000 euro.

Gli importi vengono erogati dalla società Sport e Salute e non dall’INPS. L’ultima indennità ricevuta ammontava a 800 euro

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